Monopattini, bici e car sharing nei fringe benefit? Sì, se usati nel tragitto casa-lavoro
L’evoluzione del concetto di fringe benefit - i compensi ai dipendenti erogati non in forma pecuniaria, ma come beni e/o servizi - si estende non solo all’uso promiscuo dell’auto aziendale o al bonus benzina, ma anche ai servizi di mobilità sostenibile, come il car sharing, il bike sharing e l’utilizzo condiviso di monopattini elettrici.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’utilizzo di tali servizi nel tragitto casa lavoro non costituisce reddito per i dipendenti, incentivando così le imprese a promuovere soluzioni di trasporto più sostenibili.
Affinché i servizi di sharing mobility godano di questi benefici fiscali, devono essere sottoposti a specifiche condizioni:
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devono essere accessibili solo ai dipendenti che non beneficiano già di un’auto in uso promiscuo come fringe benefit;
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devono essere limitati al tragitto casa lavoro (a questo scopo sta alle aziende stabilire dei limiti di spesa nel loro piano welfare);
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non devono prevedere il rimborso delle spese sostenute direttamente dai dipendenti;
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la sede di lavoro deve essere in un luogo che consenta il riutilizzo anche da parte di altre persone dei mezzi in sharing.
Integrare servizi come l’utilizzo di monopattini, bici e auto in sharing nel piano di welfare aziendale, non solo offre vantaggi fiscali ai dipendenti, ma può anche essere un’opportunità strategica per le imprese di differenziarsi sul mercato e di adottare pratiche aziendali sempre più responsabili.
Fonte: https://moveo.telepass.com/
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